Gli speciali dell’Osservatorio di Libera Piemonte

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La conoscenza di un fenomeno è il primo passo per la costruzione di percorsi di contrasto ad esso. Una frase che Libera declina quotidianamente grazie al lavoro di un Osservatorio composto da giovani studiosi dei fenomeni criminali. Qui vi proponiamo du articoli di approfondimento su due temi specifici: Alberto Parmentola svilupperà il tema del rilevamento del fenomeno dell’usura nelle procedure esecutive mentre Maurizio Raschio proverà a rispondere alla domanda “Cosa possono fare i cittadini per aiutare le singole pubbliche amministrazioni?”.

 

Il rilievo dell’usura nelle procedure esecutive

Di Alberto Parmentola

Com’è noto, un soggetto che vanti un credito può procedere all’esecuzione forzata sul patrimonio del debitore, ossia pignorare i suoi beni mobili, immobili o patrimonio “presso terzi”, quali conto in banca o quinto dello stipendio, purché tale suo credito sia documentato attraverso un “titolo esecutivo”, quale può essere per esempio un atto giudiziario, un atto notarile o cambiali o assegni. Il debitore che subisca il pignoramento può opporvisi negando, fra le altre cose, l’esistenza del credito. Per esempio, può accadere che una banca proceda al pignoramento di un immobile azionando come titolo esecutivo l’atto notarile con cui è stato fatto il mutuo e il preteso debitore può opporsi dicendo di avere già pagato, oppure negando la validità del mutuo eccetera. Di fronte all’opposizione si apre un processo ordinario, che è preceduto da una fase cautelare in cui il Giudice decide se sospendere o meno la procedura esecutiva in attesa della sentenza nel merito.

Nella pratica giudiziale accade che il debitore si opponga all’esecuzione forzata lamentando che il finanziamento (mutuo, leasing, …) che gli era stato concesso e che non ha restituito prevedeva tassi di interesse usurari. Questo articolo si concentrerà a trattare gli orientamenti della giurisprudenza su questo argomento, con la premessa che nella pratica giudiziaria tali problemi si pongono di fronte a finanziamenti concessi da soggetti istituzionali, quali banche o società di leasing, mentre difficilmente si tratta di usurari, intesi come nel linguaggio comune, in quanto questi ultimi difficilmente ricorrono alla Giustizia statale per recuperare il loro credito, con ciò aprendo problemi soprattutto di natura penalistica che esulano dall’oggetto di questo articolo. In ogni caso, si ricorda che l’art. 20 l. 44/1999 stabilisce che sono sospesi i termini per le azioni esecutive in favore dei soggetti che abbiano richiesto l’accesso al fondo vittime dell’usura.

Occorre esordire ricordando che la l. 108/1996 stabilisce che il tasso di interesse usurario è riconosciuto nel tasso medio degli interessi applicati dalle banche e dagli intermediari finanziari, rilevato dalla Banca d’Italia, corretto secondo le variazioni del tasso ufficiale di sconto ed aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali; la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali. Problemi si sono però posti con riguardo a quali interessi devono essere considerati al fine di calcolare il tasso d’usura. La Cassazione (Cass. 350/2013), sfruttando l’ampia definizione data dall’art. 644 c.p. (articolo che punisce, appunto, il reato d’usura), ha affermato che devono essere considerati tutti gli interessi pattuiti a qualunque titolo; ossia, possono essere considerati usurari sia gli interessi corrispettivi (ossia quegli interessi che sono pattuiti come remunerazione dell’attività di finanziamento) sia gli interessi moratori (ossia quelli che sono dovuti solo in caso di inadempimento o comunque ritardo nel pagamento, il cui tasso, secondo una circolare della Banca d’Italia del 2002 è posto 2,1 punti sopra il tasso stabilito per gli interessi corrispettivi). Problema però a questo punto si è posto in caso di somma di interessi corrispettivi e interessi moratori. In altri termini, può accadere che in un mutuo il mutuatario debba pagare degli interessi (corrispettivi) e, laddove non paghi le rate dovute, debba anche degli interessi di mora: si pone all’attenzione dei tribunali il problema se il tasso d’usura debba essere considerato con riguardo alla somma di queste due classi di interessi oppure ognuna debba essere autonomamente considerata. Chi sostiene che essi debbano essere sommati fa leva sull’espressione “a qualsiasi titolo” contenuta nell’art. 644 c.p. e ripresa dalla summenzionata cassazione; la giurisprudenza maggioritaria sembra invece essere orientata ad escludere la somma fondandosi sulla diversità causale dei due interessi: “Il Taeg [interessi corrispettivi, n.d.r.] costituisce il costo globale di un finanziamento (comprensivo di spese di gestione, eventuali polizza ecc.), mentre il tasso di mora fa riferimento ad un momento eventuale e patologico del rapporto contrattuale, connesso con la condotta l’inadempimento della parte e quindi con la risoluzione del rapporto negoziale […]. La tesi della sommatoria tra i due tassi […] non trova alcun riscontro normativo […] e neppure alcun apprezzabile avvallo nella nota pronuncia della Suprema Corte” (Trib. Torino, 20 aprile 2016 n. 2204).

Accertato dunque con questi criteri se il tasso d’interesse applicato sia usurario o meno, occorre chiedersi quale sia la sorte del contratto e dell’eventuale procedura esecutiva in corso. Alla prima domanda fornisce risposta l’art. 1815, co. 2, c.c., a mente del quale “se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”: dunque, il contratto non è radicalmente nullo, ma è nulla solamente la pattuizione di interessi usurari e dunque il capitale dovrà comunque essere restituito. Si comprende allora quale sarà la sorte della procedura esecutiva, in modo particolare nella fase cautelare di sospensione: siccome la restituzione del capitale è comunque dovuta, verosimilmente l’esecuzione continuerà per la riscossione del capitale stesso, con la semplice riduzione della somma per cui si procede. A parere di chi scrive comunque il Giudice potrà verificare quale sia l’incidenza degli interessi usurari sul credito azionato, ossia verificare la possibilità di sospendere la procedura laddove riscontri che detto credito è composto quasi interamente da interessi, di fronte ad un capitale iniziale molto minore. Si noti incidentalmente che può capitare che nella procedura esecutiva intervengano altri creditori oltre a quello che ha preso l’iniziativa. In altri termini, dopo che la banca ha proceduto al pignoramento per recuperare le rate di mutuo non pagate, possono inserirsi nella procedura così aperta altri creditori, come per esempio, assai spesso, Equitalia. In questa evenienza ancor più difficile è la concessione della sospensione della procedura esecutiva, in quanto si deve procedere alla riscossione non solo del primo credito azionato, eventualmente viziato come sopra da interessi usurari, ma anche di altri crediti. Si segnala in ogni caso una pronuncia di legittimità (Cass. 628/1997) che sancisce la nullità dell’intero contratto laddove “è ravvisabile uno specifico intento depredatorio nel senso che il soggetto non intende addivenire al contratto se non a condizioni lesive, tenendo un comportamento volto ad incidere sulla determinazione volitiva del bisognoso (ad es. provocando e sollecitando una proposta lesiva)” (Gazzoni, Manuale di diritto privato, XVII edizione, ESI, Napoli, 2015, p. 1016).

 

Illuminiamo la salute, strumento di autodifesa critica

di Maurizio Raschio

Cosa possono fare i cittadini per aiutare le singole pubbliche amministrazioni?

Molto, in quanto da un lato sono portatori di punti di vista diversi sulle singole problematiche, dall’altro possono aiutare a costruire reti anche fra le diverse pubbliche amministrazioni di uno stesso territorio.

Il progetto “Illuminiamo la salute” promosso da Libera, Avviso Pubblico, Coripe Piemonte e Gruppo Abele, si pone proprio l’obiettivo di creare un ponte fra società civile, professionisti, enti sociali, ordini professionali e sindacati sui temi dell’integrità e del sistema sanitario e sociale.

Oltre a fare emergere i problemi, l’obiettivo è anche quello di far luce e di condividere le buone pratiche sia nella lotta alla corruzione ed alle mafie, sia nella ricerca delle soluzioni organizzative ottimali che permettono di non buttare dalla finestra i soldi dei contribuenti.

Un filone di attività che si sta perseguendo come progetto è quello di favorire l’apertura di spazi di ascolto all’interno della società civile, degli ordini professionali, dei sindacati per fare in modo che chi venga a conoscenza di particolari situazioni “poco chiare” possa parlare e condividere le sue problematiche in modo sereno. Le pubbliche amministrazioni devono tutelare per legge la figura del whistleblower; tuttavia, si sta notando come questo strumento funzioni poco, proprio per la mancanza di fiducia nei confronti delle singole amministrazioni sia da parte dei propri professionisti, sia da parte dei cittadini. In questo senso, val la pena ricordare l’esperienza nata all’interno della Federazione degli ordini veterinari dove è stata creata una Commissione di ascolto nazionale a cui partecipano anche rappresentanti del progetto ‘Illuminiamo la salute’.

Sempre nella logica di andare oltre la mera applicazione burocratica della normativa, un altro filone di attività del progetto è quello di creare nuove modalità con cui parlare di questi temi, riuscendo a toccare la parte emotiva delle persone. Ne è un esempio l’iniziativa “Sentieri Etici”, grazie alla qual decine di giovani studenti e professionisti sanitari hanno percorso per due giorni i sentieri sui luoghi della strage di Marzabotto, volendo essere testimoni di integrità del Servizio Sanitario e Sociale. Un altro momento in cui è stato sperimentato lo stesso percorso di profondità del primo campo estivo di ‘Illuminiamo la salute’ durante il quale venti studenti hanno lavorato ed approfondito i temi della corruzione e delle mafie in sanità e nel sociale sul bene confiscato della Cooperativa Beppe Montana di Catania.

E la stessa logica la si vuole portare nel nuovo progetto che si sta costruendo con la Federazione Nazionale degli Ordini Veterinari di peer education con le tredici scuole di veterinaria italiane, proprio per poter essere testimoni di integrità sin dall’entrata dei giovani nel mondo professionale.

Un analogo progetto si sta mutuando con il Collegio degli Infermieri IPASVI e con l’Università di infermieristica di Torino.

Sul tema del fare rete a livello provinciale, una proposta che si sta cercando di portare avanti sui diversi territori è la creazione delle reti provinciali dell’integrità per attivare momenti comuni di conoscenza, di formazione, di condivisione di buone pratiche e di strumenti operativi fra responsabili anticorruzione degli enti sanitari, sociali, dei comuni, degli enti statali territoriali, associazioni di cittadini, sindacati, ordini professionali e altri elementi della società civile.

Rimanendo invece più legati ai processi delle aziende sanitarie, un tema che si sta portando avanti con la FIASO (Federazione Italiana delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere) è una ricerca delle buone pratiche sul tema dei controlli, interni ed esterni, mirata a trovare soluzioni che vadano oltre la mera applicazione burocratica della normativa, ma che siano in grado di migliorare l’organizzazione del sistema sanitario.

Infine l’etica. La legge invita infatti ad affrontare questo tema con tutti gli operatori. E anche in questo caso la ricerca è proprio quella del rendere vita quotidiana e comportamenti concreti i principi etici previsti sia nella nostra carta costituzionale, sia nel codice di comportamento dei pubblici dipendenti.