CORRUZIONE E SCIOGLIMENTO DEI COMUNI PER INFILTRAZONI MAFIOSE

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A cura del Presidio Cassarà, all’interno del lavoro dell’Osservatorio di Libera Piemonte

Corruzione e mafia: un binomio?? E’ possibile delineare dei collegamenti tra la corruzione e la mafia, ma non è questo ciò che vorremmo fare con l’articolo che segue. L’elaborazione delle interviste rilasciate dai torinesi per comprendere il grado di percezione del fenomeno corruttivo (qui potete trovare il video delle interviste) ci hanno portate a pensare che esista nell’immaginario collettivo un po’ di confusione su queste tematiche: in particolar modo, spesso si accomuna la corruzione allo scioglimento dei comuni. Probabilmente ciò è dettato dal fatto che entrambi possono essere segnali di una pubblica amministrazione (e non solo) “malata”, eppure non necessariamente i due fenomeni sono collegati tra loro.

Per analizzare la corruzione e le sue sfaccettature vi rimandiamo alle nostre schede tecniche, quello che però ci preme evidenziare è come la stessa non sia la causa dello scioglimento di un ente locale, quale il comune. I singoli amministratori possono essere perseguiti penalmente per questo reato, ma ciò prescinde dalla decisione in merito al consiglio comunale, mentre le ragioni dello scioglimento di un Comune sono da ricercare all’interno del sistema mafioso.

Procediamo con ordine.

La normativa sull’argomento viene emanata nel 1991, con il decreto legge 31 maggio 1991 n. 164, convertito poi nella legge 221/1991, a seguito dei fatti di sangue avvenuti a Taurinova (RC), che videro il coinvolgimento e anche l’uccisione dell’ex consigliere democristiano Rocco Zagari. Il numero delle vittime della faida venne stimato in circa 600 persone. Il Governo decise pertanto di intervenire introducendo una normativa di carattere emergenziale e preventiva, ma non repressiva, volta ad evitare che le “amicizie” con i mafiosi potessero inquinare i consigli comunali e provinciali, impedendo pertanto agli amministratori di agire nell’interesse del bene comune.

La legge, fortemente voluta da Giovanni Falcone, prevedeva lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali “quando…emergono elementi su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento degli amministratori stessi, che compromettono la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidati ovvero che risultano tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.”

La sentenza della Corte Costituzionale 103 del 1993 delineò i presupposti sui quali si potessero ritenere presenti delle infiltrazioni di carattere mafioso, a titolo esemplificativo possiamo pensare ai casi degli appalti pubblici, alle concessioni o autorizzazioni magari estorte o concesse per “favori”, alle parentele o ai tipi di frequentazioni degli amministratori con esponenti della criminalità organizzata. Per sintetizzare, si tratta di tutte quelle situazioni nelle quali si mette a repentaglio la sicurezza pubblica, non vi è una corretta e trasparente gestione dell’ente. La Consulta, inoltre, ritenne che non fosse necessaria la presenza degli elementi che invece risultano indispensabili per affermare la responsabilità penale del singolo amministratore, ma che fosse sufficiente la sussistenza di “situazioni di fatto evidenti” delle infiltrazioni.

La stessa Corte ha infine ritenuto che la mancanza di contradditorio in questi casi “appare giustificata dalla loro peculiarità, essendo quelle misure caratterizzate dal fatto di costituire la reazione dell’ordinamento alle ipotesi di attentato all’ordine ed alla sicurezza pubblica. Una evenienza dunque che esige interventi rapidi e decisi, il che esclude che possa ravvisarsi l’asserito contrasto con l’art. 97 della Costituzione, dato che la disciplina del procedimento amministrativo è rimessa alla discrezionalità del legislatore nei limiti della ragionevolezza e del rispetto degli altri principi costituzionali, fra i quali, secondo la giurisprudenza di questa Corte (sent. N. 23 del 1978; ord. N. 503 del 1987), non è compreso quello del “giusto procedimento” amministrativo, dato che la tutela delle situazioni soggettive è comunque assicurata in sede giurisdizionale dagli artt. 24 e 113 della Costituzione”. (Sentenza Corte Costituzionale 103/1993, in ETTORE LEOTTA, Breve rassegna di giurisprudenza in materia di provvedimenti di scioglimento dei consigli comunali e provinciali per infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso, in giustizia amministrativa.it)

Le disposizioni normative sono state modificate e trasfuse nell’attuale art. 143 del Testo Unico degli Enti Locali (Dlvo. 267/2000). Dal punto di vista pratico si prevede che il Governo stabilisca, sulla base della relazione di una commissione di accesso nominata dal Prefetto, se decretare oppure no lo scioglimento del comune. A questo punto una Commissione straordinaria, composta da tre membri nominati dal Ministero, si occupa di amministrare il Comune durante il periodo di commissariamento previsto in 24 mesi al massimo, al termine del quale i cittadini vengono nuovamente chiamati ad esprimere la propria preferenza per eleggere i propri amministratori.

Questa normativa presentava però dei punti deboli: i nomi degli interessati rimanevano oscuri per lungo tempo, a causa della secretazione della relazione della commissione d’accesso, inoltre a ciò si aggiungeva il fatto che le misure preventive colpivano gli organi politici, ma non ad esempio, quelli tecnici, i cui membri erano talvolta implicati, rendendo perciò vano il tentativo di impedire il proseguimento della contaminazione mafiosa.

L’art. 143 del TUEL è stato modificato a seguito dell’introduzione del Pacchetto Sicurezza nel 2009. La normativa attualmente vigente dispone che i consiglio comunali e provinciali vengano sciolti quando “emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similiare…”.

Vi è chi però ha sostenuto che con questi criteri si fa un passo indietro, poiché gli stessi indurranno l’intervento della magistratura per stabilire la responsabilità dei singoli, non consentendo l’azione sulla base delle “presunte” infiltrazioni.

Tra le migliorie si deve tuttavia riconoscere la pubblicazione della relazione della commissione d’accesso, la possibilità di intervento anche nei confronti degli apparati tecnici e burocratici e l’individuazione dei responsabili, rendendo noti i loro nominativi. Tutto ciò ovviamente genera inevitabilmente problemi di differente natura, tra i quali quello relativo alla privacy.

Il pacchetto sicurezza proibisce la candidatura di quanti ritenuti colpevoli dell’infiltrazioni, impedendo loro di accedere al comune, ma non al Senato o alla Camera dei Deputati.

Gli esperti sia auspicano che non si confondano le dimissioni della giunta comunale con il commissariamento dell’ente locale: caso emblematico fu quello del comune di Fondi, che non venne sciolto, proprio per via delle dimissioni (fenomeno da non ritenere alternativo allo scioglimento poichè si incorre nel rischio che i cittadini chiamati nuovamente a votare designino nuovamente gli stessi amministratori che componevano la giunta che si è dimessa).

Tra il 1991 e il 2009 si contano 153 comuni sciolti e tre Aziende Sanitarie: la Asl 4 di di Pomigliano d’Arco in provincia di Napoli nel 2005, la Asl 9 di Locri (RC) nel 2006 e la Asl 5 di Reggio Calabria nel 2008. Vi sono poi alcuni consigli comunali che sono stati interessati dalla procedura di commissariamento più di una volta. Le regioni interessate dal fenomeno sono attualmente 8: Sicilia, Campania, Calabria, Puglia, Basilicata, Lazio, Liguria, Piemonte.

Il Piemonte detiene il primato per il nord: il Comune di Bardonecchia fu infatti il primo ad essere sciolto per infiltrazione mafiosa nel 1995, nella “impensabile” regione settentrionale, ciò a dispetto dello stereotipo per cui “la mafia esiste solo al Sud”.

Senza andare troppo lontano, possiamo pensare a quanto è avvenuto in Piemonte, a seguito dell’operazione “Minotauro” del giugno 2011, afferente le ‘ndrine calabresi, radicate sul tutta la Regione: in conseguenza delle indagini sono stati sciolti Prima Leinì, poi Rivarolo Canavese, mentre si attendono ancora gli esiti inerenti a Chivasso.

La criminalità organizzata sceglie di insediarsi e di “andare a braccetto” con l’amministrazione locale perché questo le consente di detenere il controllo del territorio e di procurarsi i contatti necessari per compiere altre attività illecite.

Avviso Pubblico (www.avvisopubblico.it), da sempre impegnato per un’amministrazione trasparente, ha proposto, come altri esperti del settore, che venga stilato un Albo dei commissari straordinari impegnati nella gestione dei comuni interessati dal fenomeno, e che si investa proprio in queste aree con specifici piani di sviluppo.

Come gli esperti del settore fanno presente le leggi non sono sufficienti ad evitare situazioni di infiltrazioni, ma è indispensabile che vi sia un cambiamento ed un’educazione culturale al riguardo, che spinga i cittadini a ripugnare atteggiamenti collusivi con la mafia. Ci teniamo anche a sottolineare che fortunatamente non esiste solo la politica sopra descritta, ma che i nostri enti locali sono gestiti anche da amministratori che fanno una politica sana. Riteniamo pertanto, che sia il caso di concludere con una frase di Don Luigi Ciotti: “bisogna distinguere per non confondere”.

Fonti:

 

  • VITTORIO MELE, Lo scioglimento dei comuni per infiltrazioni mafiose, in Narcomafie, 2009

  • ETTORE LEOTTA, Breve rassegna di giurisprudenza in materia di provvedimenti di scioglimento dei consigli comunali e provinciali per infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso, in giustizia amministrativa.it

  • Legge contro le infiltrazioni mafiose negli enti locali, in Wikipedia

  • VALERIO VALENTINI, Manuale antimafia- Parte 3: Lo scioglimento dei comuni per infiltrazioni mafiose, in www.byoblu.com

  • Osservazioni dell’associazione “Avviso Pubblico. Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie” sullo Schema di decreto legislativo recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, in www.avviso pubblico.it

  • ANTONELLO MICALI, Comune di Rivarolo sciolto per mafia, In La Repubblica torino.it