La vendita dei beni confiscati: una soluzione RESIDUALE

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a cura dell’Osservatorio di Libera Piemonte

La gestione dei beni confiscati è un tema molto attuale, su cui diversi esperti si sono confrontati nel corso del tempo per arrivare a due soluzioni diametralmente opposte: il riutilizzo sociale da un lato e la vendita dall’altro.

Sostenitori della prima linea coloro che vedono nel bene confiscato un simbolo, il risultato utile portato a casa nella partita tra Stato e mafia. Di parere opposto coloro che vedono nel patrimonio espropriato una risorsa economica che si traduce in un peso per ogni bene che resta in gestione. L’amministrazione dei beni in questo caso è vista come una macchina immensa manovrata da un operatore troppo piccolo e con risorse insufficienti per funzionare a pieno regime.

Il riutilizzo sociale ha moltissimi esempi di progetti riusciti, ma lo stesso si può dire per i progetti non riusciti (dai beni indestinati a quelli destinati a distanza di anni – se non decenni – dalla confisca).

Entrambe le linee sono previste dalla normativa, in particolare si parla di riutilizzo sociale dalla ormai nota legge 109/96, mentre per la prima volta si tratta di vendita nel decreto legge 230/89 che la indica come soluzione residuale nei casi in cui risulti più vantaggiosa rispetto alla destinazione, senza distinguere tra beni immobili e aziende e senza specificare in alcun modo i potenziali acquirenti.

Lo stesso procedimento si ripresenta, per quel che riguarda i beni immobili, con la legge 50/10 che definisce in maniera stringente i passaggi da affrontare e i soggetti coinvolti.

La pubblicazione dell’annuncio di vendita compare sul sito dell’ANBSC e deve essere diffuso l’avviso sul sito dell’Agenzia del demanio e della prefettura della provincia in cui si trova il bene; la trattativa deve essere svolta secondo le norme della procedura civile, per via telematica (per ridurre al minimo il rischio di intimidazioni nei confironti dei potenziali acquirenti) e viene fornito l’elenco dei potenziali acquirenti: gli enti pubblici aventi tra le finalità anche il settore immobiliare, le fondazioni bancarie, le associazioni di categoria che assicurano il perseguimento del bene pubblico in via maggioritaria e il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia costituito in cooperative edilizie. Ad ulteriore tutela, l’Agenzia richede al prefetto della provincia su cui insiste il bene un parere obbligatorio al fine di scongiurare il riacquisto dei beni da parte degli ex proprietari.

La vendita rimane tuttavia la soluzione residuale, da applicare dopo aver constatato l’inadeguatezza delle altre misure. E’ una scelta responsabile – e non una sconfitta –  nell’ottica del razionamento e della distribuzione efficace delle risorse dell’Agenzia e di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento di riutilizzo. E’ bene ricordare però che la cessione non può e non deve trasformarsi nel mezzo che permette di sopperire all’inadeguatezza della struttura amministratrice, problema recentemente denunciato dal direttore dell’Agenzia stessa, prefetto Caruso, che ha lamentato l’impossibilità di gestire il patrimonio preso in carico dal febbraio 2010 con le risorse umane attualmente in forza all’ente (30 unità).

Ad oggi si è in attesa della prima lista di beni da mettere all’incanto che dovrebbe riguardare Lombardia, Piemonte, Puglia e Sicilia come annunciato dagli organi competenti a fine dello scorso settembre.

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